ESTRATTO DEI PUNTI IMPORTANTI DEL DECRETO CORRETTIVO ALLA LEGGE 36/2021
“VI INVITIAMO A LEGGERE QUANTO SOTTO E NEI LINK”
- Adeguamento degli statuti. Viene previsto il termine del 31 dicembre 2023 per adeguare lo statuto ai nuovi requisiti. La mancata conformità dello statuto alle nuove disposizioni determinerà la cancellazione d’ufficio dell’ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS). Per tale revisione, è stata introdotta l’esenzione dall’imposta di registro
- Definizione della categoria di lavoratore sportivo. Oltre alle sette tipizzate e indicate nel d.lgs. 36/2021 (ovvero l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara), è stato precisato che è inquadrabile come lavoratore sportivo anche chi eserciti una mansione prevista nei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva della FSN o DSA di riferimento (non è, quindi, sufficiente che tali mansioni siano indicate in Delibere federali), tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. L’elenco di tali mansioni dovrà essere trasmesso al Dipartimento per lo sport dalle FSN o DSA di riferimento, per il tramite del CONI e del CIP, ciascuno per le rispettive competenze, e dovrà essere approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del lavoro. Una volta istituito, l’elenco sarà tenuto ed aggiornato a cura del Dipartimento per lo Sport, sulla base dei dati trasmessi dalle FSN e DSA, tramite il CONI e il CIP, entro il 31 dicembre di ogni anno.
- Dipendenti pubblica amministrazione. Le società e associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione come lavoratori sportivi fuori dall’orario di lavoro, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di competenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorsi i trenta giorni, in difetto di riscontro da parte della pubblica amministrazione, l’autorizzazione si intende accolta.
- Presunzione legale per le co.co.co sportive. Si innalza a 24 ore la soglia oraria settimanale (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive), relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
- Adempimenti in merito alle co.co.co. sportive. Viene introdotto l’obbligo di comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche dell’avvio dei rapporti di co.co.co. sportiva, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro. Conseguentemente, occorre comunicare, tramite il RAS, l’instaurazione di tutti i contratti di lavoro sportivo, senza alcuna fascia di esenzione. È inoltre prevista una specifica disciplina relativamente ai termini ed alle modalità di espletamento degli adempimenti inerenti ai contratti di lavoro sportivo. In particolare:
- le comunicazioni di avvio del rapporto di lavoro attraverso il RAS devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (quindi non dovranno più essere disposte preventivamente, come da disciplina ordinaria)
- l’iscrizione al libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente
- al fine di agevolare gli enti nel periodo di prima applicazione delle norme sul lavoro sportivo, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative rientranti nel settore dilettantistico, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023
- Esclusione INAIL. Viene prevista l’esclusione ai fini INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di co.co.co.. A tali lavoratori si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria legata al tesseramento. Attenzione, però, che l’esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le co.co.co amministrativo/gestionali
- Abolizione del modello EAS. Le associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.
LEGGI QUI LA RIFORMA DELLO SPORT IN PILLOLE
LINK PER SCARICARE TUTTI I DOCUMENTI PREPARATI DA ASC NAZIONALE (MODELLI DI CONTRATTI E STATUTO): https://www.ascsport.it/area-fiscale/